Sez. 1, Sentenza n. 5545 del 03/10/1997 Cc. (dep. 26/02/1998) Rv. 209889 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Sequestro probatorio - Presupposti - Indizi di colpevolezza - Sussistenza - Necessità - Esclusione - Esistenza di una relazione tra reato e oggetto del sequestro - Necessità - Fattispecie.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, per cui non è necessario, per la sua emissione, l'esistenza di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma soltanto la sussistenza di elementi tali da configurare l'esistenza di un reato e la necessità, per la relazione esistente tra la cosa oggetto del sequestro e il reato, di procedere alla sua acquisizione. Tale relazione non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul corpo del reato e cioè sulle cose con le quali o mediante le quali il reato è stato prodotto o che ne costituiscono il prodotto. (Fattispecie relativa a sequestro di titoli di credito contraffatti, nell'ambito di un procedimento per ricettazione di assegni e contraffazione di titoli).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)