Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006 (Rv. 590584 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cessione di azienda bancaria e cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione - Pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale - Efficacia sostitutiva della notificazione dell'atto di cessione o dell'accettazione da parte del debitore ceduto - Sussistenza - Prova - Differenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria รจ sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)