Sez. 1, Sentenza n. 20473 del 25/07/2008 (Rv. 604992 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Crediti bancari - Cessione in blocco in favore di soggetto non bancario - Ulteriore cessione in favore di una banca - Trasferimento dei privilegi e delle garanzie - Condizioni - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Sufficienza - Natura non bancaria del cedente - Rilevanza - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (nel testo, vigente "ratione temporis", posteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 342 del 1999, ma anteriore a quelle di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), in favore di un soggetto non bancario, l'ulteriore cessione in blocco dei medesimi crediti da parte del cessionario in favore di un'altra banca produce effetto nei confronti del debitore ceduto con la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la quale comporta inoltre, ai sensi dell'art. 1264, terzo comma, cod. civ., che i privilegi e le garanzie, nonchè le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni in locazione finanziaria, conservino la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza ulteriori formalità ed annotazioni, non richiedendosi, a tal fine, che il cedente sia un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 90, Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2843
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)