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Sez. 3, Sentenza n. 6771 del 03/06/1992 (Rv. 477526 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Diritto di riscatto del proprietario confinante ex art. 7 della legge n. 817 del 1971 - Condizioni - Inesistenza di preesistenti stabili insediamenti di imprese agricole nel fondo di cui si chiede il riscatto - Onere probatorio a carico del riscattante - Accertamento da parte del giudice attraverso elementi presuntivi.
Stato
decisa il 1992-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477526-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

Il diritto di riscatto riconosciuto al proprietario confinante dall' art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 è sottoposto alle stesse condizioni indicate dalla legge 26 maggio 1965 n. 590 per il coltivatore diretto insediato nel fondo ed alla ulteriore condizione della inesistenza, nel fondo di cui si chiede il riscatto, di preesistenti stabili insediamenti di imprese agricole; la presenza di quest'ultima condizione, che deve essere provata da colui che esercita il riscatto, o delle circostanze che la negano, può essere accertata dal giudice anche attraverso elementi presuntivi o desumendo il fatto dell'insediamento, che non deve necessariamente protrarsi per oltre due anni, dal contratto di affitto del fondo di cui si chiede il riscatto, che assume rilevanza non per i suoi effetti negoziali ma quale fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)