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Sez. 3, Sentenza n. 1112 del 20/01/2006 (Rv. 586546 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Spettanza al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante - Limiti - Insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipi od enfiteuti coltivatori diretti - Caratteri - Durata minima di tale presenza - Insussistenza - Stabilità dell'insediamento in base a titolo giustificativo - Sufficienza.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586546-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In virtù della "ratio" sottesa alla disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 817 del 1971, l'insediamento, sul fondo offerto in vendita, di un coltivatore diretto è ostativo al sorgere del diritto di prelazione del confinante allorché lo stesso insediamento, da un lato, sia legittimo (ovvero assistito da un titolo giustificativo), e, dall'altro, non sia caratterizzato dalla precarietà o provvisorietà, dovendosi connotare per la sua "stabilità", ancorché non si richieda che sia in atto già da un certo tempo. Pertanto, a fronte di due concorrenti interessi, da un lato, del conduttore alla conservazione della propria azienda agricola, dall'altro, quello del confinante al conglobamento di fondi limitrofi, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso privilegiare il primo, giustificando il sacrificio dell'interesse del proprietario del fondo finitimo al conglobamento del suo terreno con quello in vendita, a condizione, però, che il conduttore goda di un insediamento "stabile" e "non precario".

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)