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Sez. 3, Sentenza n. 1112 del 20/01/2006 (Rv. 586545 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Del proprietario confinante - Insediamento di affittuario coltivatore diretto sul fondo oggetto di vendita - Situazione ostativa - Rinuncia dell'affittuario ad avvalersi del diritto alla continuazione del rapporto - Esperibilità della prelazione.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586545-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Non è sufficiente ad escludere il diritto di prelazione del confinante un insediamento precario di un affittuario (o mezzadro o colono, ovvero compartecipe) - per il quale non è prescritta una durata minima (ed, in particolare, che si sia protratto già da oltre due anni alla data della vendita del fondo a terzi) - predisposto ed attuato al fine di escludere l'altrui diritto di prelazione, così come non lo è la presenza di un conduttore, sul fondo, allorché, prima, o durante e comunque anteriormente alla conclusione delle trattative del concedente con il terzo aspirante all'acquisto, l'affittuario abbia già rinunciato ad avvalersi del diritto alla continuazione del rapporto, come accade nell'ipotesi in cui il conduttore, già insediato sul fondo, prima dell'atto di vendita di questo, abbia rinunciato al contratto, ancorché impegnandosi al rilascio per una data successiva alla vendita.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)