Sez. L, Sentenza n. 1086 del 14/02/1980 (Rv. 404561 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - COSIDDETTA CLAUSOLA DI STABILITA RELATIVA - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - COSIDDETTA CLAUSOLA DI STABILITA RELATIVA - NOZIONE.*
La cosiddetta clausola di stabilita relativa, inserita nella disciplina pattizia o regolamentare, si traduce in una preventiva rinunzia del datore di lavoro alla facolta di recesso e garantisce al prestatore di lavoro la conservazione del posto per una durata minima, che puo anche essere fissata in relazione ad un determinato limite di eta, prima del quale il lavoratore non puo essere licenziato o collocato in quiescenza, salvo l'insorgenza di fatti disciplinari gravi o di altri fatti espressamente concordati. (V 1649/77, mass n 385361; (V 452/77, mass n 383999; (V 262/71, mass n 349717).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)