Sez. L, Sentenza n. 5213 del 13/11/1978 (Rv. 394971 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE.*
In caso di trasferimento di azienda, l'art 2112, comma secondo, cod civ condiziona la prevista responsabilita dell'acquirente in solido con l'alienante, per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro precedentemente prestato, alla conoscenza che di detti crediti abbia avuto l'imprenditore subentrante all'atto del trasferimento stesso, ovvero alla loro risultanza dai libri dell'azienda o dal libretto di lavoro. Pertanto, il lavoratore, che fa valere quei crediti nei confronti del nuovo imprenditore, ha l'Onere di provare tali elementi di fatto. (V 3259/75, mass n 377378).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)