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Sez. L, Sentenza n. 1999 del 21/03/1983 (Rv. 426846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA SPETTANTE AL PERSONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA SPETTANTE AL PERSONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel caso di trasferimento di un'azienda esercente un servizio di pubblico trasporto in concessione, la responsabilità del cessionario in ordine ai debiti concernenti l'indennità di buonuscita spettante (ai sensi dell'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948) al personale già alle dipendenze del cedente e derivanti dalla mancata inclusione, nel computo di detta indennità, delle mensilità aggiuntive e del premio annuo non può essere affermata - alla stregua dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 2112 cod. civ. - sul mero rilievo che tali debiti sarebbero risultati dai libri dell'azienda trasferita, senza verificare se da tali libri risultassero anche i criteri adottati per il computo dell'indennità e senza valutare l'esattezza o meno degli stessi in rapporto alla giurisprudenza del tempo in cui detto computo fu eseguito. (V 5213/78, mass n 394971; (V 3676, mass n 382399).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)