Sez. 3, Sentenza n. 16610 del 05/04/2005 Cc. (dep. 04/05/2005) Rv. 232494 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - FORMA - forme particolari | Richiesta di riesame proposta dal sottoposto ad indagine avverso misura cautelare reale - Avviso fissazione udienza camerale - Domicilio eletto presso il difensore - Notifica per fax presso lo studio del difensore - Validità - Esclusione - Conseguenze.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - FORMA - forme particolari
Non è valida la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, per la decisione sulla richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo, fatta a mezzo fax all'indagato ricorrente nello studio del difensore presso il quale ha eletto domicilio, perché contravviene al divieto posto dall'art. 150 cod. proc. pen., che consente l'impiego dei mezzi tecnici per le notifiche al difensore limitatamente agli atti di cui sia personalmente destinatario e non quindi per la notifica di quelli che sono indirizzati al sottoposto ad indagine. (La Corte ha rilevato che il mancato rispetto delle regole sulla notifica aveva impedito all'indagato di presenziare all'udienza menomando il suo diritto ad argomentare sulle ragioni della richiesta di riesame, ed ha pertanto ravvisato la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di riesame e dell'ordinanza che lo aveva definito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)