Sez. 6, Sentenza n. 12882 del 03/12/2002 Cc. (dep. 20/03/2003) Rv. 224061 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - FORME PARTICOLARI | Avviso al difensore dell'udienza di cui all'art. 309 cod. proc. pen. - Notifica a mezzo fax - Validità - Condizioni.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - FORME PARTICOLARI
In tema di riesame, è valida ed efficace la notifica dell'udienza camerale al difensore dell'indagata effettuata a mezzo fax, eseguita d'urgenza in conseguenza di un rinvio e che contenga tutte le parti essenziali dell'atto quali il numero di ruolo del procedimento, il nome dell'indagata, l'autorità procedente ed il giorno dell'udienza, a nulla rilevando la mancanza o l'omessa trasmissione dell'autorizzazione all'uso del fax essendo di assoluta evidenza le circostanze di particolare urgenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)