Sez. 1, Sentenza n. 6953 del 26/07/1994 (Rv. 487519 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Presupposti - Prova - Poteri del giudice.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il carattere officioso del processo importa che il giudice può prendere in esame, ai fini della prova relativa ai presupposti della dichiarazione di fallimento, tutte le risultanze processuali, senza distinzione tra oneri spettanti all'attore e oneri spettanti al convenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)