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Sez. 1, Sentenza n. 21721 del 09/11/2005 (Rv. 584581 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. | Società - Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili - Legittimazione ad agire - P.M. - Esclusione - Invalidità dell'estensione del fallimento disposta su istanza del P.M. - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584581-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M.

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 142 del 1970 e n. 127 del 1975, che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 147 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la categoria dei soggetti abilitati a proporre l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili si è sostanzialmente ricomposta nei termini di cui all'art. 6 della legge fallimentare, ad eccezione del P.M., il cui difetto di titolarità dell'azione non comporta tuttavia l'invalidazione della pronuncia, la quale rientra pur sempre nei poteri ufficiosi del tribunale, riconosciuti dall'art. 147, secondo comma, che possono essere esercitati anche sulla base di elementi utili acquisiti "aliunde", dovendo distinguersi dalla legittimazione all'esercizio dell'azione la mera segnalazione di dati informativi di provenienza esterna, la quale impegna l'organo decidente a pronunziare il fallimento solo in quanto ne ravvisi gli estremi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)