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Sez. 1, Sentenza n. 1715 del 23/03/1998 Cc. (dep. 17/04/1998) Rv. 210343 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Nuova formulazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. conseguente all'entrata in vigore della legge n. 332 del 1995 - Ordinanza emessa prima di essa, ma con effetti perduranti dopo il già intervenuto rinvio a giudizio - Calcolo dei termini della fase esaurita sulla base della nuova normativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210343-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

L'art. 12 della legge n. 332 del 1995, modificativo dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., pur essendo di immediata applicazione ai procedimenti in corso, non può incidere, tuttavia, quando sia già intervenuto il rinvio a giudizio, sulla precedente fase procedimentale e non può, quindi, comportare un nuovo calcolo dei termini di custodia cautelare relativi alla detta fase, sulla base delle regole stabilite dalla sopravvenuta disciplina normativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)