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Sez. 1, Sentenza n. 3268 del 27/04/1999 Cc. (dep. 15/06/1999) Rv. 213722 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | "Ius superveniens" introdotto dall'art. 12 della legge n. 332 del 1995 - Immediata applicazione - Esaurimento della fase delle indagini preliminari intervenuto sotto il vigore della precedente normativa - Nuovo computo dei termini di fase in base alla disciplina sopravvenuta - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213722-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La nuova disciplina dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 12 della legge n. 332 del 1995, che ha esteso la precedente normativa concernente la cosiddetta "contestazione a catena" ai casi di connessione tra i reati, pur essendo di immediata applicazione ai procedimenti in corso, non può incidere, allorché sia intervenuto il rinvio a giudizio, sulla precedente fase procedimentale e non può, quindi, comportare un nuovo calcolo dei termini di custodia cautelare relativi alla detta fase, sulla base delle regole da essa stabilite. (Conf. Sez. 1, 28 aprile 1999 n. 3293, Maddalena, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)