Sez. U, Sentenza n. 61 del 10/01/1977 (Rv. 383568 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE PREFETTIZIA - POSIZIONE DI PARTE DEL PREFETTO - CONSEGUENZE - SPESE GIUDIZIALI - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE PREFETTIZIA - POSIZIONE DI PARTE DEL PREFETTO - CONSEGUENZE - SPESE GIUDIZIALI - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITA.*
Nel sistema della depenalizzazione delle sanzioni previste dal codice stradale, il prefetto assume la veste di parte, a tutti gli effetti, nel processo che nasce dalla contestazione della pretesa al pagamento della somma in cui si concreta la sanzione amministrativa, con la conseguenza che l'incidenza finale del costo di detto processo deve essere regolata dalle norme dettate dagli artt 90 e seguenti cod proc civ. (Conf 843/74, mass n 368736).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)