Sez. 3, Sentenza n. 401 del 28/09/1982 Ud. (dep. 20/01/1983) Rv. 156947 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - FALSA DICHIARAZIONE DEL PRIVATO AL PUBBLICO UFFICIALE - DI VOLONTÀ - DELITTO PREVISTO DAGLI ARTT. 48, 479 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A FALSA DICHIARAZIONE CIRCA LA DESTINAZIONE DI UN NATANTE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - FALSA DICHIARAZIONE DEL PRIVATO AL PUBBLICO UFFICIALE - DI VOLONTÀ - DELITTO PREVISTO DAGLI ARTT. 48, 479 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A FALSA DICHIARAZIONE CIRCA LA DESTINAZIONE DI UN NATANTE.*
La falsa dichiarazione del privato al pubblico ufficiale non di fatto, ma di una volontà, integra l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 48, 479 cod. proc. pen. (falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico) se, in base alla realtà falsata, consegue la formazione di un atto pubblico direttamente costitutivo di diritti o di doveri. (nella specie è stato ritenuto che la falsa dichiarazione del proprietario di natante circa la destinazione che intende dare ad esso non concretizzi l'ipotesi di cui agli artt. 48, 479 cod. pen., perché non rappresenta l'attestazione di un fatto, ma la semplice dichiarazione di volontà alla quale non consegue la formazione di un atto pubblico costitutivo di diritti o doveri). (Conf mass n 155575; (Conf mass n 127530).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 303, Regol. della Navig. Marittima art. 303, DPR 15/02/1952 num. 328 art. 315, Regol. della Navig. Marittima art. 315, Legge 06/03/1976 num. 51 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)