Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 15/10/1973 Ud. (dep. 12/07/1974) Rv. 127530 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - ESTREMI - FATTISPECIE: FALSE DICHIARAZIONI DELL'ESPORTATORE NELLA BOLLETTA SULLA QUALITA DEL GRANO ESPORTATO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA IDEOLOGICA - COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - ESTREMI - FATTISPECIE: FALSE DICHIARAZIONI DELL'ESPORTATORE NELLA BOLLETTA SULLA QUALITA DEL GRANO ESPORTATO.*
Il reato di falsita ideologica commesso dal privato in atto pubblico ricorre quando si attestano falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l'atto, in cui tali attestazioni sono inserite, e destinato a provare la verita. Nella specie e stato ritenuto che commette il predetto reato il privato che -al fine di conseguire un diritto non dovuto (importazione di grano duro a reintegro, in esenzione da prelievo, secondo le modalita e le condizioni previste dall'art 2 della legge n 948 del 1964)- dichiari falsamente che la pasta alimentare di cui chiede l'esportazione e di qualita diversa da quella effettivamente sottoposta al controllo doganale, a nulla rilevando, ai fini della sussistenza del reato, che la materiale inserzione della dichiarazione nella bolletta doganale modello à55 S 2, da parte dell'esportatore importatore, avvenga prima dell'intervento del pubblico ufficiale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)