Sez. 3, Sentenza n. 20818 del 26/09/2006 (Rv. 593585 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Clausola risolutiva espressa - Configurabilità come limitativa della proponibilità di eccezioni - Esclusione - Funzione della clausola risolutiva espressa nella valutazione della gravità dell'inadempimento - Astratta conciliabilità con la valutazione dell'inadempimento da parte del giudice.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e tale clausola non fa che rafforzare detta facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un'indagine "ad hoc" avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Ciò non esclude che un inadempimento della controparte successivo alla stipulazione del contratto e non collegato a quello sancito dalla clausola risolutiva espressa non possa portare il giudice a considerare paralizzata l'efficacia della clausola stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)