Sez. 3, Sentenza n. 16253 del 03/08/2005 (Rv. 584873 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Carattere vessatorio - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., neanche sotto il profilo della limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perchè la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso, a norma dell'art. 1453 cod.civ, . per l'ipotesi d'inadempimento e la relativa clausola non fa che rafforzare tale facoltà a mezzo della anticipata valutazione dell'importanza di un determinato inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)