Sez. 3, Sentenza n. 587 del 25/01/1979 (Rv. 396722 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DI UN DETERMINATO GRADO DEL GIUDIZIO, O IN PENDENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - OMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO PER IL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA PARENTALE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL GENITORE ANZICHE AL MINORE - VALIDITA O INVALIDITA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA NEL CORSO DI UN DETERMINATO GRADO DEL GIUDIZIO, O IN PENDENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - OMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO PER IL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA PARENTALE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL GENITORE ANZICHE AL MINORE - VALIDITA O INVALIDITA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
Qualora il minore, nel cui nome e conto si sia costituito il genitore esercente la patria potesta, raggiunga la maggiore eta nel corso di un determinato grado, senza che il procuratore provveda a comunicare o notificare tale evento, ovvero la raggiunga in pendenza del termine per proporre impugnazione, avverso la sentenza pronunciata a conclusione di quel grado, va affermata la validita o invalidita dell'impugnazione notificata al predetto genitore, nella qualita di legale rappresentante del figlio, anziche al figlio medesimo, a seconda che, alla stregua degli Atti del processo, risulti che il notificante ignorasse senza colpa, ovvero conoscesse od ignorasse con colpa, la cessazione dell'indicata rappresentanza. Infatti, il principio della automatica operativita degli eventi interruttivi, riguardanti la parte costituita per mezzo di procuratori, nella fase successiva all'emanazione della sentenza che concluda la fase processuale, per la quale la Costituzione stessa spiega effetto, va temperato e coordinato con quello costituzionale del diritto di difesa della controparte, il quale porta ad escludere che tali eventi possano andare in pregiudizio della parte incolpevolmente ignara. (Conf 5142/77, mass n 388760).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)