Sez. 1, Sentenza n. 1985 del 26/03/1984 (Rv. 434057 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - EVENTI INTERRUTTIVI RIGUARDANTI LA PARTE, COSTITUITA PER MEZZO DI PROCURATORE, DOPO LA EMANAZIONE DELLA SENTENZA - OPERATIVITÀ AUTOMATICA - LIMITI - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, IN PENDENZA DEL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE, DI UN SOGGETTO RAPPRESENTATO IN GIUDIZIO DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE AL GENITORE DELLA IMPUGNAZIONE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - EVENTI INTERRUTTIVI RIGUARDANTI LA PARTE, COSTITUITA PER MEZZO DI PROCURATORE, DOPO LA EMANAZIONE DELLA SENTENZA - OPERATIVITÀ AUTOMATICA - LIMITI - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ, IN PENDENZA DEL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE, DI UN SOGGETTO RAPPRESENTATO IN GIUDIZIO DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE AL GENITORE DELLA IMPUGNAZIONE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Il principio della automatica operatività degli eventi interruttivi, riguardanti la parte costituita per mezzo di procuratore nella fase successiva all'emanazione della sentenza che conclude la fase processuale per la quale la Costituzione stessa spiega effetto, va temperato e coordinato con quello costituzionale del diritto di difesa della controparte, il quale porta ad escludere che tali eventi possano andare in pregiudizio della parte incolpevolmente ignara. Pertanto, qualora il minore, in cui nome e conto si sia costituito il genitore esercente la potestà, raggiunga la maggiore età, senza che il procuratore provveda a comunicare o notificare tale evento, in pendenza del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata a conclusione di quel grado, va affermata la validità od Invalidità dell'impugnazione notificata al predetto genitore, nella qualità di legale rappresentante del figlio, anziché al figlio medesimo, a seconda che, alla stregua degli Atti del processo, risulti che il notificante ignorasse senza colpa, ovvero conoscesse od ignorasse con colpa, la cessazione dell'indicata rappresentanza. (V 3378/81, mass n 413962; (V 2641/79, mass n 398970; (V 225/79, mass n 396290; (Conf 587/79, mass n 396722; (Conf 5142/77, mass n 388760).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)