Sez. 1, Sentenza n. 10229 del 18/10/1997 (Rv. 509004 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Capacità delle parti - Persona giuridica - Società - Direttori generali - Poteri - Limitazione alla ordinaria amministrazione - Clausola compromissoria stipulata in relazione a contratti per i quali esista una " legitimatio ad stipulandum " - Validità.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
L'art. 807, comma terzo, cod. proc. civ., nel dichiarare applicabili al compromesso (e, per il principio di autonomia che lo contraddistingue, alla clausola compromissoria) le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione, non esclude, in via di principio, il potere del direttore generale (eventualmente in via congiunta con altro dirigente, quale un direttore centrale) di stipulare clausole compromissorie riferite a contratti alla cui conclusione egli risulti legittimamente autorizzato. In tema di attività di impresa, il criterio discretivo tra "ordinaria " e "straordinaria" amministrazione non può, difatti, ritenersi quello del carattere cosidetto " conservativo " dell'atto posto in essere (valido, al contrario, in relazione all'amministrazione del patrimonio dell'incapace), essendo, al contrario, necessariamente sotteso alle vicende imprenditoriali il compimento di atti di disposizione di beni, con la conseguenza che l'indicata distinzione va fondata sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione " normale " (e, quindi, " ordinaria ") del tipo di impresa di cui si tratta (ed in considerazione delle dimensioni in cui essa viene esercitata). Se, pertanto, gli atti che modificano le strutture economico - amministrative sostanziali dell'azienda sono da considerarsi di " straordinaria amministrazione ", la stipulazione di una clausola compromissoria non può, " ex se ", qualificarsi come tale, con la conseguenza che (tanto un amministratore, quanto) lo stesso direttore generale della società deve ritenersi abilitato alla stipulazione della clausola predetta non soltanto per effetto di una specifica attribuzione di potere in tal senso (da parte dell'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo) ma anche se detto potere inerisca alla stessa natura dei compiti affidatigli (come nel caso di autorizzazione alla conclusione di determinati contratti in nome e per conto della società).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2396, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)