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Sez. 1, Sentenza n. 6517 del 09/07/1994 (Rv. 487354 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - In genere | Conto corrente senza fido - Apertura dal fallito in pendenza del fallimento - Versamenti - Restituzione al fallimento - Obbligo - Sussistenza - Pagamenti eseguiti dalla banca a favore di terzi - Deduzione - Inammissibilità - Pagamenti eseguiti per una nuova impresa costituita dopo il fallimento - Deduzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487354-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - In genere

Il versamento su un conto corrente senza fido, aperto dal fallito in pendenza del fallimento, di somme delle quali non sia provato il titolo di acquisizione, importa che dette somme costituiscono bene sopravvenuto al fallito nel corso del fallimento e, pertanto, si considerano automaticamente acquisite alla massa, ai sensi dell'art. 42 secondo comma, legge fall.; la banca, pertanto, è tenuta a restituirle al fallimento che ne faccia richiesta, senza poter dedurre l'ammontare dei pagamenti che essa su ordine del fallito (inefficace ha eseguito a favore di terzi, come e ' ammissibile, invece, nella ipotesi in cui alla movimentazione del conto corrispondano i movimenti finanziari di una nuova impresa ed i pagamenti compiuti per il tramite della banca siano espressione delle passività affrontate per la gestione della relativa azienda, costituita dopo il fallimento ed acquisibile o acquisita alla massa fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)