Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 24/01/2008 (Rv. 601383 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Autorizzazione al fallito alla prosecuzione di attività professionale - Pagamenti eseguiti dal fallito a terzi - Efficacia - Condizioni - Acquisizione all'attivo della procedura di un reddito - Necessità - Sussistenza - Accertamento - Onere della prova - A carico del percipente - Omissione - Conseguenze - Inefficacia dei pagamenti - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE
Qualora il fallito, dopo l'apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività economica autorizzata e si avvalga della collaborazione di un terzo, i pagamenti in favore di quest'ultimo eseguiti dal fallito ricadono nel regime generale di inefficacia dell'art. 44 della legge fall. se non viene dimostrato, da parte di chi ne invoca l'immunità dalle iniziative recuperatorie della curatela, la natura di costi inerenti alle operazioni che, ai sensi della diversa disposizione di cui all'art. 42 secondo comma del citato decreto, sono destinate ad incrementare l'attivo concorsuale con beni sopravvenuti al fallito. (La S.C. ha affermato il principio per cui la curatela ha facoltà di ottenere la restituzione degli esborsi del fallito ad un terzo, in difetto di una qualsiasi prova di effettiva acquisizione all'attivo fallimentare di un reddito proveniente dall'attività autorizzata, di cui quei pagamenti costituissero passività).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)