Sez. 1, Sentenza n. 10056 del 22/09/1995 (Rv. 494099 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE | Fallimento - Pendenza - Versamenti su un conto corrente del fallito - Titolo di acquisizione - Prova - Mancanza - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE
Il versamento su un conto corrente del fallito, in pendenza del fallimento, di somme delle quali non sia provato il titolo di acquisizione, importa che dette somme costituiscono bene sopravvenuto al fallito nel corso del fallimento e, pertanto, si considerano automaticamente acquisite alla massa, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, legge fallimentare. La Banca, pertanto, è tenuta a restituirle al fallimento che ne faccia richiesta, senza poter dedurre l'ammontare dei pagamenti che essa su ordine del fallito ha eseguito a favore di terzi (ove non provi che i pagamenti effettuati dal fallito a mezzo assegni tratti sul conto corrente costituissero costi sostenuti per realizzare il reddito confluito sul conto) e senza poter invocare esonero da responsabilità per il fatto di aver osservato gli obblighi previsti dall'art. 124 R.D. 21 dicembre 1934 n. 1736 (introdotto dall'art. 141 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e modificato dall'art. 6 della legge 15 dicembre 1990 n. 386) nella consegna al cliente dei moduli di assegno bancario, atteso che la finalità di queste ultime disposizioni è solo quella di rafforzare l'attuazione del divieto di emissione di assegni da parte di soggetti per i quali è stabilito il divieto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1934 num. 1736 art. 124, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 141, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)