Sez. L, Sentenza n. 14218 del 15/11/2001 (Rv. 550283 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali - Imputabilità del ritardo a colpa dell'istituto previdenziale debitore - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
L'obbligazione dell'ente assicurativo di corrispondere sulle obbligazioni pecuniarie pagate in ritardo l'importo della rivalutazione e degli interessi calcolati sulle somme rivalutate non presuppone l'imputabilità del ritardo all'ente medesimo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)