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Sez. L, Sentenza n. 14218 del 15/11/2001 (Rv. 550283 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali - Imputabilità del ritardo a colpa dell'istituto previdenziale debitore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550283-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

L'obbligazione dell'ente assicurativo di corrispondere sulle obbligazioni pecuniarie pagate in ritardo l'importo della rivalutazione e degli interessi calcolati sulle somme rivalutate non presuppone l'imputabilità del ritardo all'ente medesimo.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)