Sez. L, Sentenza n. 10314 del 17/10/1998 (Rv. 519820 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Diritto a prestazione previdenziale derivante da legge di interpretazione autentica - Maturazione in data antecedente all'entrata in vigore di tale legge - Rivalutazione e interessi a decorrere dalla data di maturazione del credito - Spettanza - Inimputabilità del ritardo del pagamento al debitore - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Il ritardato pagamento di un debito previdenziale da parte dell'I.N.P.S. - sia nell'ipotesi in cui questo risulti da una dichiarazione di illegittimità costituzionale, sia nel caso in cui consegua ad una legge di interpretazione autentica - comporta altresì la rivalutazione monetaria ai sensi degli artt. 429, comma terzo, e 442 cod. proc. civ. dovuta (almeno per i debiti sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) a prescindere dall'imputabilità soggettiva del ritardato inadempimento. Sicché, con riferimento al D.L. n. 787 del 1985, che all'art. 4, comma nono bis, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 19 legge 843 del 1978, l'Inps è tenuta a corrispondere la quota aggiuntiva di cui all'art. 10 legge n. 160 del 1975 fin dall'originaria decorrenza sulle pensioni già automaticamente ridotte in conseguenza dell'aumento della pensione dell'assicurazione generale e su tali somme gli interessi e la rivalutazione maturano dalla scadenza di ciascun rateo di pensione, a nulla rilevando che l'originaria liquidazione fosse corretta alla luce della normativa allora vigente.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 45 art. 1, Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)