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Sez. L, Sentenza n. 4345 del 11/05/1987 (Rv. 453092 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - PRINCIPIO DI LEGALITÀ - PORTATA - DEFINIZIONE DELLA CONDOTTA VIETATA CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI PRIMARI SCATURENTI DA NORME INDEROGABILI DELLO ORDINAMENTO E FONDAMENTALI PER L'ESISTENZA STESSA DEL RAPPORTO DI LAVORO - IDONEITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DEFINIZIONE CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
Stato
decisa il 1987-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453092-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - PRINCIPIO DI LEGALITÀ - PORTATA - DEFINIZIONE DELLA CONDOTTA VIETATA CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI PRIMARI SCATURENTI DA NORME INDEROGABILI DELLO ORDINAMENTO E FONDAMENTALI PER L'ESISTENZA STESSA DEL RAPPORTO DI LAVORO - IDONEITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A DEFINIZIONE CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*

Il principio di legalità riferito al licenziamento disciplinare, quale desumibile dall'art. 7, primo comma, dello statuto dei lavoratori, non è violato allorché la norma contrattuale od il regolamento disciplinare adottato dal datore di lavoro definiscano, con formule che esprimano concetti diffusi e generalmente intellegibili dalla collettività nella quale il giudice opera, la condotta vietata in presenza della quale può essere irrogata la sanzione del licenziamento, ovvero prevedano quest'ultimo come conseguenza non già dell'inosservanza dei doveri del lavoratore imposti dal regolamento organizzativo dell'azienda attraverso il quale si realizza il diverso atteggiarsi della subordinazione dei doveri strettamente connessi alla prestazione di lavoro, bensì come violazione di alcuni doveri primari che scaturiscono da norme inderogabili dell'ordinamento e che sorreggono la stessa esistenza del rapporto di lavoro. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto, sotto il suddetto profilo dell'art. 7, primo comma, cit., la legittimità della disposizione contenuta nell'art. 35, terzo comma, CCNL 1 agosto 1979 per i dipendenti dell'ENEL che prevedeva il licenziamento nell'ipotesi in cui il lavoratore si rendesse colpevole di mancanze di entità tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, negando che fosse necessaria l'ulteriore specificazione delle singole ipotesi di comportamento illecito che integrassero il suddetto requisito di gravità dello inadempimento). (V 3449/84, mass n 435465; (V 2892/83, mass n 427813).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1979 num. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)