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Sez. L, Sentenza n. 2892 del 27/04/1983 (Rv. 427813 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN COMPORTAMENTO SPECIFICO DEL LAVORATORE COSTITUENTE GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DELLA EFFETTIVA GRAVITÀ - COMPITO DEL GIUDICE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN COMPORTAMENTO SANZIONABILE CON UNA MISURA DISCIPLINARE NON ESPULSIVA - VALUTAZIONE PIÙ GRAVE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427813-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN COMPORTAMENTO SPECIFICO DEL LAVORATORE COSTITUENTE GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE DELLA EFFETTIVA GRAVITÀ - COMPITO DEL GIUDICE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN COMPORTAMENTO SANZIONABILE CON UNA MISURA DISCIPLINARE NON ESPULSIVA - VALUTAZIONE PIÙ GRAVE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito ha il potere-dovere di compiere un'autonoma rivalutazione della gravità del comportamento del lavoratore nel caso che tale comportamento sia indicato dal contratto collettivo quale giusta causa di licenziamento, in quanto, non essendo ammessa dalla legge la pattuizione di clausole risolutive del rapporto di lavoro, assistito da stabilità legale, deve sempre verificarsi in concreto se un comportamento, ancorché valutato dal contratto come motivo di licenziamento, rivesta in concreto la necessaria gravità. Ove, invece, un determinato comportamento del lavoratore trovi sanzione nella contrattazione collettiva applicabile in una misura disciplinare non espulsiva, non può il giudice operare una autonoma e più grave valutazione del comportamento stesso, il quale potrà essere punito solo con la sanzione prevista, intendendosi che in tal caso la volontà delle parti contraenti abbia già operato, pattiziamente, una valutazione della gravità dei singoli comportamenti. (Conf 3437/79, mass n 399852, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)