Sez. 5, Sentenza n. 14815 del 05/07/2011 (Rv. 618483 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE | Atti dell'Agenzia delle Entrate - Sottoscrizione del Direttore Generale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE
Gli atti dell'Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché l'art. 5, comma 1, del Regolamento di amministrazione, approvato, in attuazione dell'art. 66, commi 2 e 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell'Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l'accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all'interno degli uffici finanziari.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66 com. 2, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)