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Sez. 4, Sentenza n. 41997 del 16/11/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) Rv. 235679 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Ambito di operatività del D.Lgs n. 626 del 1994 - Obbligo del datore di lavoro e degli altri responsabili - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235679-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, l'obbligo di sicurezza imposto nei confronti dei subordinati dal D.Lgs. n.626 del 1994, al datore di lavoro, e alle altre figure ivi istituzionalizzate e, in mancanza, al soggetto preposto alla responsabilità e al controllo della fase lavorativa specifica, consiste, oltre che in un dovere generico di formazione e informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i suddetti rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza. (Nella fattispecie, relativa alla responsabilità del datore di lavoro che non aveva impedito lo svolgimento di un'attività pericolosa da parte del lavoratore- il quale era uscito dal cestello elevatore per le operazioni di pulizia, privo delle relative imbracature- la Corte ha ravvisato la colpa anche nel non aver vigilato sulla adozione in concreto da parte del lavoratore delle misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa).

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Legge 19/09/1994 num. 626 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)