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Sez. L, Sentenza n. 6503 del 19/12/1985 (Rv. 443573 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - ESTENSIONE AL SETTORE AGRICOLO.*
Stato
decisa il 1985-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443573-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - ESTENSIONE AL SETTORE AGRICOLO.*

In tema di indennità di disoccupazione la ragione giustificatrice della norma (art. 129 RDL n. 2827 del 1935) che commina la decadenza dal diritto all'indennità suddetta ove l'assicurato non abbia tempestivamente presentato la domanda di ammissione al beneficio (entro 60 giorni dall'inizio del periodo di disoccupazione) non è peculiare di alcuni settori produttivi, ma ha carattere generale perché soddisfa l'esigenza di assicurare all'INPS la possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere; pertanto essa è comune anche alla normativa introdotta con la legge n. 264 del 1949 con cui tale Forma di Assicurazione obbligatoria è stata estesa ai lavoratori agricoli e quindi ha natura decadenziale anche il termine del 30 novembre di ciascun anno per la presentazione della domanda da parte dello assicurato, termine previsto dall'art. 7 del regolamento di esecuzione (DPR n. 1323 del 1955) emanato, in forza dell'art. 32 della legge n. 264 citata, per la più articolata disciplina delle modalità relative all'accertamento dello stato di disoccupazione del lavoratore assicurato. (V 979/85, mass n 439131; (Conf 5091/85, mass n 442411).*

Riferimenti normativi: Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7, DPR 03/12/1970 num. 1049 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)