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Sez. L, Sentenza n. 979 del 07/02/1985 (Rv. 439131 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI AGRICOLI - FORMA DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONCESSA "EX POST" - CONFIGURABILITÀ - COMPATIBILITÀ, IN RELAZIONE AL TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA, CON IL TRATTAMENTO RISERVATO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI - ESCLUSIONE - INNOVAZIONI EX D.P.R. N. 1049 DEL 1970 E D.L. N. 7 DEL 1970 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439131-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI AGRICOLI - FORMA DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONCESSA "EX POST" - CONFIGURABILITÀ - COMPATIBILITÀ, IN RELAZIONE AL TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA, CON IL TRATTAMENTO RISERVATO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI - ESCLUSIONE - INNOVAZIONI EX D.P.R. N. 1049 DEL 1970 E D.L. N. 7 DEL 1970 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PERSISTENZA.*

L'indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli, rivestendo caratteristiche particolari, in relazione alla limitazione nel tempo delle prestazioni ed alla loro frequente saltuarietà, si risolve, sostanzialmente, in una Forma d'integrazione salariale concessa ex post, assolutamente incompatibile, per quanto concerne il termine di decadenza per la presentazione della relativa domanda, con il trattamento (R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827) riservato ad altre categorie di lavoratori-, senza che la sostituzione dell'art. 32, primo comma, lett. A), della legge 29 aprile 1949 n. 264 ad opera dell'art. 1 del d.P.R. 3 dicembre 1970 n. 1049 (in cui non si fa più riferimento ad annate ma solo ad anni) abbia comportato la abrogazione dell'art. 7 del regolamento approvato con d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323, statuente al 30 novembre di ogni anno il termine per la presentazione della relativa domanda. Consegue che tale termine (il quale, peraltro, non è operante se non rispetto a diritti maturati in un ciclo annuale già compiuto a quella data) permane in vigore - non essendo, invece, applicabile la sanzione di decadenza prevista dall'art. 129 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - anche dopo le innovazioni introdotte dal citato d.P.R. del 1970 n. 1049 e dal d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito (con modificazioni) in legge 11 marzo 1970 n. 83. (V 6796/82, mass n 424426; (V 4662/82, mass n 422615; (V 3400/82, mass n 421378; (V 1161/81, mass nn 411723, 411724 e 411725).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST., DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 31, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., DPR 03/12/1970 num. 1049 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)