Sez. L, Sentenza n. 5091 del 16/10/1985 (Rv. 442411 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - TERMINE EX ART. 7 D.P.R. N. 1323 DEL 1955 PER I LAVORATORI AGRICOLI - NATURA DECADENZIALE - FONDAMENTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - TERMINE EX ART. 7 D.P.R. N. 1323 DEL 1955 PER I LAVORATORI AGRICOLI - NATURA DECADENZIALE - FONDAMENTO.*
Il termine del 30 novembre di ciascun anno previsto dall'art. 7 del regolamento approvato con d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323, termine entro il quale il lavoratore agricolo deve presentare domanda all'INPS per essere ammesso a godere dell'indennità di disoccupazione, ha natura decadenziale, perché la sua osservanza - come sancito dalla norma citata - condiziona l'erogazione del beneficio, analogamente a quanto è previsto per tutti gli altri lavoratori dalla disciplina generale dell'Assicurazione contro la disoccupazione (art. 129 R.d.l. 4 ottobre 1935 convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155) in ragione dell'esigenza di assicurare all'INPS la possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla sussistenza dello stato di disoccupazione sia dei lavoratori agricoli che di tutti gli altri lavoratori in genere. (V 979/85, mass n 439131; (V 3684/84, mass n 435682; (V 3332/84, mass n 435360).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)