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Sez. 1, Sentenza n. 2886 del 09/02/2007 (Rv. 599853 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Giudizio di omologazione - Sentenza relativa - Impugnazione - Soggetti legittimati - Creditore opponente e debitori - Commissario giudiziale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599853-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

In base all'art. 183, primo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza che omologa o respinge il concordato spetta solo ai creditori opponenti e al debitore, ma non al commissario giudiziale, che non รจ portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)