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Sez. L, Sentenza n. 1780 del 15/03/1986 (Rv. 445101 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - NUOVO INFORTUNIO DEL LAVORATORE - COSTITUZIONE DI UN'UNICA RENDITA - DISTINZIONE DALL'IPOTESI DELLA REVISIONE DELLA RENDITA PER IL VARIARE DEL GRADO DI INVALIDITÀ DIPENDENTE DAL MEDESIMO INFORTUNIO - CONSEGUENZE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1986-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445101-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - NUOVO INFORTUNIO DEL LAVORATORE - COSTITUZIONE DI UN'UNICA RENDITA - DISTINZIONE DALL'IPOTESI DELLA REVISIONE DELLA RENDITA PER IL VARIARE DEL GRADO DI INVALIDITÀ DIPENDENTE DAL MEDESIMO INFORTUNIO - CONSEGUENZE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

La fattispecie disciplinata dall'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - secondo cui, qualora (nelle tre ipotesi ivi considerate) il lavoratore già vittima di un infortunio sul lavoro sia colpito da nuovo infortunio, si procede alla Costituzione di un'unica rendita, proporzionata al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dai vari infortuni - è distinta dalla fattispecie concernente la procedura di revisione della rendita per il variare (in aumento o in diminuzione) del grado d'Invalidità dipendente dal medesimo infortunio disciplinata dall'art. 83 dello stesso d.P.R. e non soggiace alle modalità ed alle limitazioni temporali della seconda, la cui norma non richiama la norma precedente (operante anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro e in parte da malattia professionale) né è da quella richiamata. Peraltro, se ciò non esclude l'applicabilità dell'istituto della revisione nell'ipotesi d'infortuni plurimi in relazione all'unica rendita proporzionata al grado d'inabilità complessiva, tale applicabilità non è consentita una volta trascorso il decennio dalla Costituzione della rendita medesima, in quanto nella ratio della norma dell'art. 83 la scadenza del termine decennale assume il carattere di un fatto idoneo a interrompere il nesso causale tra infortunio e riferibilità allo stesso delle variazioni (in melius o in peius) dello stato di salute dello assicurato.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)