Sez. L, Sentenza n. 1601 del 13/02/1987 (Rv. 451014 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - COMPIMENTO DEL TERMINE DECENNALE DI REVISIONABILITÀ EX ART. 83 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - EFFETTI - IMPORTO ORIGINARIO DELLA RENDITA LIQUIDATA - IMMODIFICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - COMPIMENTO DEL TERMINE DECENNALE DI REVISIONABILITÀ EX ART. 83 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - EFFETTI - IMPORTO ORIGINARIO DELLA RENDITA LIQUIDATA - IMMODIFICABILITÀ.*
In tema di rendita da infortunio sul lavoro, ove sia definitivamente trascorso il termine (decennale) di revisionabilità previsto dall'art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965, non è più possibile all'Inail, neppure in Sede di Costituzione di una rendita unica nelle ipotesi previste dall'art. 80 d.P.R. cit. Di pluralità di infortuni in prosieguo di tempo, ridurre la misura percentuale della rendita da inabilità precedentemente liquidata in relazione al primo infortunio, dovendosi ritenere, per presunzione assoluta derivante dal sistema della legge, che i postumi relativi all'infortunio per cui sia decorso il termine suddetto non siano più suscettibili né di miglioramento né di peggioramento con conseguente immodificabilità dell'importo originario della rendita liquidata talché, anche in caso di nuovo infortunio (o di una sopravvenuta malattia professionale) la rendita unica non potrà mai essere determinata in misura inferiore a quella precedentemente riconosciuta, ma in misura quanto meno pari o superiore a quest'ultima. (V 1780/86, mass n 445101).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)