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Sez. 3 - , Ordinanza n. 5158 del 06/03/2018 (Rv. 648287 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Decreto legge non convertito o convertito solo in parte - Inesistenza "ex tunc" delle disposizioni non convertite - Configurabilità - Effetti - Fattispecie relativa a provvidenze conseguenti a eventi sismici ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 e al trasferimento dei contributi all'acquirente dell'immobile ex art. 21 del d.l. n. 474 del 1987.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648287-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Le norme del decreto legge non convertito o escluse dalla conversione per effetto di emendamenti soppressivi o sostitutivi contenuti nella legge di conversione sono da ritenersi, anche per il passato, irreversibilmente inesistenti, a meno che la loro soppressione non sia soltanto formale, restando identica la "regula juris" nel passaggio dal decreto legge alla legge di conversione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che - in materia di provvidenze conseguenti a eventi sismici ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 - l'avvicendamento tra l'art. 21 del d.l. n. 474 del 1987 e l'art. 20-bis della legge di conversione n. 12 del 1988 debba leggersi in termini di continuità e, conseguentemente, il trasferimento all'acquirente del diritto al contributo spettante al dante causa resta fermo sin dall'entrata in vigore del decreto legge, seppure per i soli immobili dei comuni disastrati).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 13, Legge 21/01/1988 num. 12 art. 20 bis, Decreto Legge 20/11/1987 num. 474 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)