Sez. 3, Sentenza n. 11186 del 26/05/2005 (Rv. 581930 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - DECRETO LEGGE - LEGGE DI CONVERSIONE - IN GENERE | Decreto legge non convertito o convertito solo in parte - Inesistenza "ex tunc" delle disposizioni non convertite - Configurabilità - Effetti - Fattispecie relativa al D.L. n. 364 del 1997 sospensivo di termini processuali e sostanziali nelle regioni Marche ed Umbria.
FONTI DEL DIRITTO - DECRETO LEGGE - LEGGE DI CONVERSIONE - IN GENERE
Il principio secondo cui il decreto legge non convertito è da ritenersi, anche per il passato, irreversibilmente inesistente vale anche in caso di caducazione soltanto parziale del decreto stesso, rispetto alle norme escluse dalla conversione per effetto di emendamenti soppressivi o sostitutivi contenuti nella legge di conversione, con la conseguenza che, se il decreto parzialmente non convertito conteneva norme abrogatrici di precedenti disposizioni legislative, queste riprendono automaticamente vigore.(Il principio è stato affermato con riferimento al D.L. n. 364 del 1997, che ha disposto la sospensione di termini processuali e sostanziali nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano la sede operativa nelle regioni Marche ed Umbria. La legge di conversione n. 434 del 1997, ha apportato alcune modifiche al decreto e, tra l'altro, attraverso il riferimento ad un'ordinanza ministeriale, ha escluso alcuni comuni di quelle regioni dall'applicazione del decreto stesso. la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la riassunzione di un processo, relativo a soggetti residenti nei comuni non più beneficiari della sospensione in seguito alla conversione del decreto, escludendo la ultrattività del disposto del decreto).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Decreto Legge 27/10/1997 num. 364 art. 1, Legge 17/12/1997 num. 434, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)