Sez. 1, Sentenza n. 1562 del 05/04/1978 (Rv. 390953 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE - INTERRUZIONE - TEMPORANEA RIPRESA DELLA COABITAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - GIUDIZIALE - INTERRUZIONE - TEMPORANEA RIPRESA DELLA COABITAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Al fine dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre lo stato di separazione di fatto puo considerarsi interrotto dalla ripresa della mera convivenza materiale, ovvero dal solo ripristino della intesa spirituale dei coniugi, l'interruzione della separazione legale puo ravvisarsi solo nel caso di ricostituzione del consorzio familiare in tutti i suoi rapporti materiali e spirituali. Al fine indicato, pertanto, una temporanea ripresa della coabitazione, fra coniugi legalmente separati, puo considerarsi interruttiva dello stato di separazione solo se evidenzi un'inequivoca intenzione di dare nuova vita alla societa coniugale. (V 3051/76, mass n 381824).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)