Sez. 1, Sentenza n. 3051 del 18/08/1976 (Rv. 381824 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - GIUDIZIALE - INTERRUZIONE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - GIUDIZIALE - INTERRUZIONE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Ai fini del requisito della non interrotta separazione personale come presupposto per la pronunzia di divorzio, mentre lo stato di separazione di fatto puo considerarsi interrotto anche dalla ripresa della mera convivenza materiale e dal solo ripristino dell'intesa spirituale dei coniugi, l'interruzione della separazione legale puo ravvisarsi quando la rinnovata convivenza materiale sia manifestazione ed effetto della inequivoca ripresa della comunione spirituale di vita fra i coniugi. (V 1152/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)