Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 12/09/2000 (Rv. 540116 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Controversia sulla sussistenza del credito del patrono - Inapplicabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Lo speciale procedimento previsto dagli artt. 28 e successivi della legge 13 giugno 1942, n. 794 per la determinazione della misura del compenso spettante al patrono di un giudizio civile nei confronti del cliente, dettato per la specifica esigenza di speditezza di tali controversie, è inapplicabile quando si controverta intorno alla sussistenza del credito del legale, in quanto, trattandosi di disposizioni di diritto singolare non sono invocabili oltre i casi considerati. Consegue che quando sono contestati i presupposti del diritto al compenso, la trattazione e la decisione della lite devono seguire il rito ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)