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Sez. 2, Sentenza n. 4419 del 27/03/2001 (Rv. 545210 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Compensi contestati nell'"an" - Trasformazione del procedimento speciale in procedimento ordinario - Necessità - Decisione in forma di ordinanza - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545210-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942, n. 794, non è applicabile, quando il diritto al compenso dell'avvocato sia contestato nell'"an". Pertanto, in tale ipotesi, il giudice adito, oltre a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto, deve ordinare, se il contraddittorio è regolarmente costituito, che il procedimento prosegua con l'ordinario rito di cognizione e l'ordinanza pronunziata in tal senso non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art 111 Cost., perché, non avendo contenuto decisorio, non acquista autorità di giudicato e non preclude la possibilità di proporre la domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)