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Sez. L, Sentenza n. 2125 del 05/05/1989 (Rv. 462695 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO CORRELATIVO IN MISURA NON COPERTA DALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI EX ART. 1224 COD. CIV. - DETERMINAZIONE - CRITERI - DANNO SUBITO DAL BENEFICIARIO DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E QUINDI DA UN MODESTO CONSUMATORE - PROVA - MEZZI.*
Stato
decisa il 1989-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462695-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO CORRELATIVO IN MISURA NON COPERTA DALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI EX ART. 1224 COD. CIV. - DETERMINAZIONE - CRITERI - DANNO SUBITO DAL BENEFICIARIO DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E QUINDI DA UN MODESTO CONSUMATORE - PROVA - MEZZI.*

Il risarcimento ulteriore, spettante, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., al debitore che alleghi di aver subito un danno maggiore di quello minimo forfettariamente coperto dagli interessi legali, deve necessariamente consistere nella differenza tra l'ammontare degli interessi legali, eventualmente già riconosciuti, e l'entità del dedotto danno da svalutazione monetaria, che, nel caso di modesto consumatore, quale deve ritenersi il beneficiario di un'indennità di disoccupazione, può essere presuntivamente desunto dall'anzidetta qualità personale del creditore e dalla natura previdenziale del credito, senza che la proposizione della relativa domanda necessiti di alcun rigoroso formalismo, essendo sufficiente il riferimento alla notoria svalutazione monetaria intervenuta. (V 199/89, mass n 461413; (V 198/89, mass n 461410; (V 5135/88, mass n 459891; (V 260/88, mass n 456839).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)