Sez. L, Sentenza n. 5135 del 09/09/1988 (Rv. 459891 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITORE DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - INCLUSIONE NELLA CATEGORIA DEI MODESTI CONSUMATORI AI FINI DELLA DISCIPLINA EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO DOMANDATO IN UN GIUDIZIO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DI ACCERTAMENTO DEL RITARDATO PAGAMENTO - DETRAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA, GIÀ RICUSATI IN VIRTÙ DEL PRECEDENTE GIUDICATO, DALLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI MAGGIOR DANNO MAGGIORATA DEGLI INTERESSI DALLA MORA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITORE DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - INCLUSIONE NELLA CATEGORIA DEI MODESTI CONSUMATORI AI FINI DELLA DISCIPLINA EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO DOMANDATO IN UN GIUDIZIO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DI ACCERTAMENTO DEL RITARDATO PAGAMENTO - DETRAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA, GIÀ RICUSATI IN VIRTÙ DEL PRECEDENTE GIUDICATO, DALLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI MAGGIOR DANNO MAGGIORATA DEGLI INTERESSI DALLA MORA - ESCLUSIONE.*
Il creditore di prestazione previdenziale pecuniaria di importo non rilevante, ai fini del riconoscimento del maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., cagionato dal fenomeno inflattivo, rientra nella cosiddetta categoria dei "modesti consumatori", cioè dei soggetti che, si presume destinano il denaro all'acquisto di beni di consumo e di servizi; sicché, il danno subito per il ritardato pagamento consiste nella maggior somma di denaro occorrente per l'acquisto degli anzidetti beni e, quindi, in un pregiudizio autonomo ed eterogeneo rispetto a quello rappresentato dal lucro cessante presunto, dove il "danno maggiore" è costituito dalla differenza tra il tasso annuo legale e quello ricavabile da altre più vantaggiose forme di investimento. Pertanto, per l'integrale copertura del detto danno - che ben può essere domandato in un giudizio autonomo rispetto a quello che ha accertato il ritardato pagamento - dalla somma liquidata a titolo di maggior danno per svalutazione della moneta, maggiorata degli interessi con decorrenza dalla data della mora (accertata nel precedente giudizio), non devono essere detratti gli interessi di mora già percepiti dal creditore in virtù del precedente giudicato. (V 1607/87, mass n 451019; (V 3004/86, mass n 446011; (V 377/81, mass n 412008; (contra 260/88, mass n 456839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)