Sez. 1, Ordinanza n. 24029 del 24/07/2026 (Rv. 679351-01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Responsabilità da prospetto - Risarcibilità del danno - Rilevanza penale del falso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di responsabilità da prospetto, la risarcibilità del danno non è esclusa dall'accertamento, in sede penale, del mancato superamento delle soglie quantitative di rilevanza penale del falso, dovendo il giudice civile pur sempre accertare se la falsa informazione, ove pure non punibile come reato, rivestisse un ruolo tanto marginale da non lasciar presumere, sul piano privatistico, l'esistenza del nesso causale tra la decettività del prospetto e il danno sofferto dall'investitore in dipendenza della sua scelta di investimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la corte territoriale aveva ritenuto che la sottovalutazione delle riserve della società, per una differenza pari ad € 538.000.000,00, già qualificata come penalmente irrilevante nel processo per falso in bilancio, non presentasse rilevanza al fine della sussistenza del nesso causale tra tale informazione e la scelta di investimento del sottoscrittore).
Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)