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Sez. U, Ordinanza n. 8034 del 08/04/2011 (Rv. 616883 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione mobiliare - Danno da falsità del prospetto - Localizzazione dell'evento dannoso - Luogo di utilizzo del prospetto - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616883-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

La responsabilità da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che accomuna, in via solidale, non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto uso in sede di offerta pubblica o privato collocamento dei titoli in esso rappresentati, in quanto la responsabilità nasce all'atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti; ne deriva che la materiale illustrazione e consegna da parte dell'offerente del prospetto, di cui l'investitore assuma la non veridicità, integra ed esaurisce la condotta illecita del primo ed identifica il "locus commissi delicti" come il luogo in cui le condotte materiali descritte sono state tenute, in quanto l'azione illecita si consuma nel luogo in cui il prospetto viene diffuso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 42, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 83 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94, Direttive del Consiglio CEE 20/12/1985 num. 611, Direttive del Consiglio CEE 13/07/2009 num. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)