diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 5957 del 14/03/2007 (Rv. 596614 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Costituzione in giudizio del resistente - Deposito di controdeduzioni in numero insufficiente e mancanti della sottoscrizione - Eccezione - Termini - Sanatoria.
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596614-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la violazione dell'obbligo, posto a carico del resistente dall'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di depositare presso la segreteria della commissione tributaria il proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e la mancata sottoscrizione delle stesse devono essere eccepite dalla controparte nella prima istanza o difesa successiva, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., la cui applicabilità nel processo tributario, in virtù del generale rinvio contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. n. 546 cit., non è esclusa dall'art. 32 del medesimo d.lgs., il quale, anzi, nel prevedere il deposito di memorie illustrative o brevi repliche prima della data di trattazione della controversia, fornisce il mezzo processuale per far valere tempestivamente eventuali nullità degli atti, che resterebbero altrimenti sanate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)