Sez. 1, Sentenza n. 9336 del 20/09/1997 (Rv. 508153 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tardività della richiesta di trattazione della causa ex art. 75 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Conseguenze - Invalidità della richiesta - Deducibilità - Anche da parte "dell'istante" - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La parte, che abbia chiesto la trattazione della causa dinanzi alla Commissione tributaria centrale, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, non può opporre l'estinzione del processo, in relazione alle disposizioni dell'art. 75 di detta normativa, sotto il profilo della tardività della propria istanza rispetto al termine all'uopo assegnato, dato che, anche nel rito tributario, l'invalidità dell'atto processuale non è deducibile da chi l'abbia provocata (art. 157 terzo comma cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)